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Sez. 1, Sentenza n. 5370 del 16/06/1997 (Rv. 505207 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Motivi - Specificità - Obbligatorietà - Portata - Omessa indicazione delle norme asseritamente violate - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1997-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505207-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

Il principio ripetutamente affermato, secondo il quale l'inosservanza delle regole di diritto che rende ammissibile l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, deve essere intesa nello stesso senso della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.. Di conseguenza, tornano applicabili, con particolare riferimento alla specie, i principii elaborati in tema di specificità (come richiesta dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.) dei motivi di ricorso per cassazione, secondo i quali non è necessaria l'indicazione specifica delle norme in tesi violate, essendo sufficiente che esse risultino desumibili dal complesso del ricorso

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)