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Sez. 1, Sentenza n. 3383 del 20/02/2004 (Rv. 570330 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Configurazione del giudizio - Nullità - Affermazione - Conseguenze - Motivi - Specificità - Affermazione - Onere di identificare la norma violata dagli arbitri - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570330-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è giudizio a critica limitata, proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'art. 829, cit. Pur non essendo indispensabile che l'impugnazione contenga la specifica indicazione delle disposizioni di legge in tesi violate è necessario che dall'atto di impugnazione risulti quale sia stata la norma violata dagli arbitri ovvero il principio di diritto leso, atteso che tali oneri competono a colui che impugna il lodo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)