Sez. 4, Sentenza n. 8947 del 08/06/1982 Ud. (dep. 09/10/1982) Rv. 155494 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - PERICOLO DI CADUTA DI LAVORATORI DALL'ALTO - USO DI CINTURE DI SICUREZZA - IMPALCATI DI PROTEZIONE OVVERO PARAPETTI IDONEI - ALTERNATIVITÀ.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - PERICOLO DI CADUTA DI LAVORATORI DALL'ALTO - USO DI CINTURE DI SICUREZZA - IMPALCATI DI PROTEZIONE OVVERO PARAPETTI IDONEI - ALTERNATIVITÀ.*
La misura di prevenzione di cui all'art. 10 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 264 (uso di cinture di sicurezza) deve trovare applicazione in tutti quei casi in cui vengono eseguiti lavori che comunque espongono a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, ma ciò sempre che non sia possibile disporre impalcati di protezione e parapetti che consentano l'esecuzione dei lavori senza pericolo, con eliminazione del rischio di caduta. In presenza di tali misure protettive l'uso delle cinture di sicurezza non è necessario. (Conf mass n 143693).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)