Sez. 6, Sentenza n. 10883 del 06/07/1979 Ud. (dep. 18/12/1979) Rv. 143693 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORE CHE SI AVVALGA DI ALTRE IMPRESE O DI LAVORATORI AUTONOMI PER OPERE ACCESSORIE SPECIALISTICHE - E RESPONSABILE DELLA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORE CHE SI AVVALGA DI ALTRE IMPRESE O DI LAVORATORI AUTONOMI PER OPERE ACCESSORIE SPECIALISTICHE - E RESPONSABILE DELLA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.*
Nel settore delle costruzioni edilizie l'imprenditore che si avvalga di altra impresa per l'esecuzione di opere accessorie specialistiche occorrenti nel composito dell'opera appaltata, non e percio stesso estromesso dai poteri direzionali generali inerenti alla propria qualita, il cui Esercizio, anzi, e reso necessario dal fatto che quei lavori specialistici, anche se di natura autonoma, vengono eseguiti nello stesso ambito dell'attivita imprenditoriale e nel cantiere di lavoro. Di conseguenza egli non e esente dall'Obbligo di provvedere alle opere provvisionali a tutela dell'incolumita dei lavoratori, anche se autonomi. (Conf mass n 120175).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)