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Sez. 1, Ordinanza n. 27040 del 18/12/2006 (Rv. 593783 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro delle cause con parte un magistrato - Illegittimità costituzionale parziale sopravvenuta - Art. 5 cod. proc. civ. - Applicazione - Limiti - Preclusione ex art. 38 cod. proc. civ. - Rilevanza.
Stato
decisa il 2006-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593783-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

L'art. 5 cod. proc. civ. non si applica nel caso di declaratoria d'illegittimità costituzionale di una norma regolante la giurisdizione o la competenza, salvo il limite dei rapporti esauriti o consolidati al momento della pubblicazione della decisione; pertanto, ove una norma sulla competenza territoriale (nella specie l'art. 30 bis cod. proc. civ. sul foro delle cause di cui è parte un magistrato) sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima successivamente al formarsi della preclusione processuale di cui all'art. 38 cod. proc. civ. - per non essere stata l'eccezione di incompetenza formulata, né proposta questione di legittimità costituzionale sulla norma regolante la competenza entro il termine stabilito da detta norma a pena di decadenza -, la declaratoria di illegittimità costituzionale non incide sul processo, essendosi la competenza definitivamente consolidata presso il giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 30 bis com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)