Sez. 1, Sentenza n. 10875 del 11/05/2007 (Rv. 597019 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Norme sulla competenza - Illegittimità costituzionale sopravvenuta - Art. 5 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
Il principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non opera quando la norma che regola la competenza è dichiarata costituzionalmente illegittima, data l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità della Corte costituzionale, salve l'avvenuta formazione del giudicato e la presenza di preclusioni processuali già verificatesi. (Principio espresso con riferimento alla sentenza n. 147 del 2004, in tema di competenza nei procedimenti civili in cui è parte un magistrato)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 30 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)