Sez. 5, Sentenza n. 51107 del 14/10/2014 Ud. (dep. 09/12/2014) Rv. 261918 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsità ideologica in atto pubblico commessa dal privato - Falsa dichiarazione di esser in possesso dei requisiti morali previsti per l'apertura di un esercizio di vendita di beni al dettaglio - Dichiarazioni rese da soggetti condannati al fine di consentire ad una cooperativa di ex detenuti di esercitare attività di commercio - Art. 20 della l. n. 354 del 1975 - Reato - Configurabilità - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, avendo riportato condanne penali, attesta falsamente di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'apertura di un esercizio di vendita di beni al dettaglio, al fine di consentire ad una cooperativa di ex detenuti l'esercizio di un'attività commerciale, in quanto l'inapplicabilità delle incapacità derivanti da condanne penali o civili prevista dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 giugno 2000 n. 193, recante modifiche all'art. 20 della l. n. 354 del 1975, per la costituzione e lo svolgimento dei rapporti di lavoro nonché per favorire l'associazione in cooperative sociali "ex lege" n. 381 del 1991, non opera in riferimento all'esercizio di attività di impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 26/07/1974 num. 354 art. 20, Legge 22/06/2000 num. 193 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)