Sez. 1, Sentenza n. 5960 del 17/12/2001 Cc. (dep. 13/02/2002) Rv. 221134 - 01
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Interdizione legale - Inoperatività nei confronti di soggetti ammessi allo speciale programma di protezione previsto per i "collaboratori di giustizia" al fine di intraprendere un'attività di impresa - Esclusione - Fondamento.
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE
Al condannato, ancorché ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, legalmente interdetto ai sensi dell'art. 32 cod. pen., è inibita l'iscrizione preso la Camera di commercio per lo svolgimento di un'attività di impresa (Nell'applicare tale principio, la Corte ha precisato che a diversa soluzione non può condurre né la disposizione di cui all'art. 17 l. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 5, comma secondo, l. 22 giugno 2000 n. 193, la quale esclude l'operatività dell'incapacità derivante dall'interdizione ai soli casi di costituzione di rapporti di lavoro ed assunzione della qualità di socio in cooperative sociali, né la disciplina di cui all'art. 8 della l. 13 febbraio 2001 n. 45, secondo la quale dal rifiuto del collaborante di accettare adeguate opportunità di lavoro o di impresa deriva la revoca del programma di protezione, atteso che tale condotta negativa non può equipararsi al fenomeno normativo ostativo all'esercizio dell'attività di impresa, costituito dagli effetti preclusivi derivanti dalle pene accessorie).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 32 CORTE COST., Legge 22/06/2000 num. 193 art. 5 com. 2, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 20 com. 17 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)