diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2564 del 12/10/1973 (Rv. 366018 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NUOVA AUTORIZZAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366018-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NUOVA AUTORIZZAZIONE - NECESSITA.*

L'autorizzazione scritta a stare in giudizio prevista per il curatore del fallimento, deve essere data, come richiede l'art 25 primo comma n 6 della legge fallimentare, 'per ogni grado del giudiziò; un'apposita autorizzazione e quindi necessaria anche per la proposizione dell' istanza di regolamento di Competenza (che in Mancanza deve essere dichiarato inammissibile), non estendendo i suoi effetti alla nuova fase del giudizio l'autorizzazione concessa per il giudizio nel quale e stata emessa la sentenza oggetto del regolamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge Falliment. art. 25 com. 1 n. 6, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25 com. 1 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)