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Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/1981 (Rv. 410714 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - CAPACITA PROCESSUALE GENERALE ED AUTONOMA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO PER CIASCUN GRADO DEL GIUDIZIO - NECESSITA - MANCANZA - CONSEGUENZE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410714-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - CAPACITA PROCESSUALE GENERALE ED AUTONOMA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO PER CIASCUN GRADO DEL GIUDIZIO - NECESSITA - MANCANZA - CONSEGUENZE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE.*

Il curatore del fallimento, pur essendo l'organo deputato ad assumere la qualita di parte nelle controversie riguardanti la procedura concorsuale, non e fornito (all'infuori di specifici casi previsti dall'art 31 della legge fallimentare, e cioe in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari) di capacita processuale generale ed autonoma, bensi di capacita che deve essere integrata dall'autorizzazione del giudice in relazione a ciascun grado del giudizio e la cui Mancanza comporta difetto di legittimazione processuale. Il difetto di legittimazione sussiste, pertanto, nel caso di impugnazione proposta dal curatore senza autorizzazione, indipendentemente dalla legittimita della posizione processuale assunta dal curatore stesso nei gradi pregressi. (Conf 2564/73, mass n 366018; (Conf 2161/70, mass n 348303).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25 com. 6, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25 com. 6, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)