Sez. L, Sentenza n. 7862 del 26/03/2008 (Rv. 602491 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE | Dirigente di uffici dirigenziali generali - Potere sostanziale di gestione delle liti - Sussistenza - Potere processuale di stare in giudizio - Esclusione - Fattispecie relativa ad un Provveditorato agli studi.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE
La norma dell'art. 16 lett. f) del d.lgs. n. 165 del 2001, laddove dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali o di strutture sovraordinate "promuovono e resistono alle liti", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione nei giudizi, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. (Nella specie, nel regime precedente la costituzione dei centri servizi amministrativi, la S.C. ha affermato il principio su esteso, escludendo il potere di stare in giudizio di un Provveditorato agli studi e ammettendo solo quello del Ministero).
Riferimenti normativi: DPR 06/11/2000 num. 347 art. 1, DPR 11/08/2003 num. 319, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)