Sez. L, Sentenza n. 5885 del 13/04/2012 (Rv. 621881 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE | Dirigenti degli uffici dirigenziali generali - Potere sostanziale di gestione delle liti - Sussistenza - Potere processuale di stare in giudizio - Esclusione - Fattispecie relativa alla rappresentanza in giudizio delle Università.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE
L'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali "promuovono e resistono alle liti", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione nei giudizi, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che unico legittimato ad agire in giudizio per conto dell'Università è il rettore, suo legale rappresentante, e ha cassato la decisione di merito che aveva attribuito la legittimazione al direttore amministrativo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16 com. 1 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)