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Sez. 5, Sentenza n. 11847 del 10/09/1998 Ud. (dep. 16/11/1998) Rv. 211921 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ | Difesa di più imputati - Condizioni Incompatibilità tra le linee difensive.
Stato
decisa il 1998-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211921-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ

Per aversi incompatibilità del difensore, in relazione all'assunzione da parte sua della difesa di più imputati nello stesso procedimento, occorre che sussista una situazione di interdipendenza di posizioni processuali per la quale un imputato abbia interesse a sostenere una tesi che risulti di pregiudizio per l'altro imputato; ne consegue che non è sufficiente una diversità di posizioni giuridiche o una divergenza di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di questi sia assolutamente incompatibile con la versione degli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale ed insuperabile, tale da rendere impossibile la prospettazione delle tesi difensive logicamente inconciliabili da parte di un difensore comune.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 106 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)