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Sez. 1, Sentenza n. 3579 del 25/03/1995 (Rv. 491429 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Vendita cumulativa di azienda appartenente ad impresa fallita con altro cespite del fallito - Prelazione ex art. 3 legge n. 223 del 1991 - Limitazione alla sola azienda.
Stato
decisa il 1995-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491429-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In ipotesi di vendita cumulativa di azienda appartenente ad impresa assoggettata a fallimento insieme con altro diverso cespite del fallito, il diritto di prelazione - previsto dall'art. 3 della legge 27 luglio 1991 n. 223 in favore dell'imprenditore che a titolo di affitto abbia assunto la gestione, anche parziale, di tale azienda - ha come oggetto esclusivamente l'azienda stessa, dovendosi escludere sia la possibilità di ampliamento del contenuto della prelazione all'altro menzionato cespite, sia l'opposta possibilità di radicale ablazione della prelazione medesima.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)