Sez. L, Sentenza n. 4068 del 11/05/1990 (Rv. 467086 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO - IN GENERE - OPERAIO - IN GENERE - COLLABORAZIONE IMPIEGATIZIA - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - QUALIFICA OPERAIA - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN LAVORATORE ADDETTO A MANSIONI DI REGISTRAZIONE E RACCOLTA DI DATI IN ORDINE ALLA FORMAZIONE ED ALLA CONSISTENZA DEL MAGAZZINO AZIENDALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO - IN GENERE - OPERAIO - IN GENERE - COLLABORAZIONE IMPIEGATIZIA - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - QUALIFICA OPERAIA - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN LAVORATORE ADDETTO A MANSIONI DI REGISTRAZIONE E RACCOLTA DI DATI IN ORDINE ALLA FORMAZIONE ED ALLA CONSISTENZA DEL MAGAZZINO AZIENDALE.*
La collaborazione impiegatizia non può ravvisarsi in qualsiasi generico apporto al processo produttivo dell'impresa ma solo in un contributo idoneo ad integrare ed eventualmente sostituire l'attività propria dell'imprenditore: il che si verifica quando le mansioni svolte dal dipendente, nel campo tecnico o amministrativo, possano ricondursi a quei compiti di organizzazione, propulsione, direzione e vigilanza, che sono concettualmente propri del titolare dell'impresa e che egli ritiene opportuno delegare ad altri; mentre non è impiegato ma operaio chi non possiede, nemmeno in misura modesta, un'autonoma facoltà di decisione e d'iniziativa in ordine ai compiti affidatigli, ancorché trattisi di prestazioni non manuali, ma di natura meramente esecutiva, rispetto alle quali non può esplicarsi alcuna, sia pur limitata, autonomia. (nella specie, sancendo tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano riconosciuto il diritto alla qualifica di impiegato d'ordine ad un lavoratore addetto a mansioni di registrazione e raccolta di dati relativi alla formazione ed alla consistenza del magazzino aziendale). (V 3511/86, mass n 446456; (V 445/84, mass n 432673).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)