Sez. L, Sentenza n. 3511 del 24/05/1986 (Rv. 446456 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE CON L'OPERAIO, DISTINZIONI) - DIFFERENZE CON L'OPERAIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE CON L'OPERAIO, DISTINZIONI) - DIFFERENZE CON L'OPERAIO.*
Le mansioni dell'impiegato si differenziano da quelle dell'operaio perché le prime ineriscono al processo organizzativo tecnico- amministrativo dell'impresa e rientrano nell'ambito della promozione, direzione e vigilanza della stessa talché il dipendente affianca l'imprenditore collaborando all'impresa; le mansioni dell'operaio invece, anche se non di carattere meramente manuale, attengono al solo processo produttivo ed in tal senso il dipendente collabora nell'impresa. (fattispecie relativa alla classificazione dei lavoratori contenuta nell'accordo nazionale per il settore metalmeccanico ENI dell'1 giugno 1971). (V 445/84, mass n 432673; (V 1340/79, mass n 397606; (V 608/78, mass n 389914).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)