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Sez. 1, Sentenza n. 5566 del 16/10/1980 (Rv. 409423 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - OPERE STRADALI OD AUTOSTRADALI - SUBAPPALTI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409423-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - OPERE STRADALI OD AUTOSTRADALI - SUBAPPALTI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA - INCLUSIONE.*

In tema di subappalto di opere stradali od autostradali, la necessita dell'approvazione scritta, specifica e preventiva della stazione appaltante, ai sensi dell'art 339 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all F, quale requisito indispensabile a che il contratto stesso possa ritenersi occorrente all'esecuzione di dette opere, e, quindi, ammesso ai benefici fiscali di cui all'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729, va affermata anche con riguardo al subappalto avente ad oggetto 'movimenti di terrĂ , atteso che l'esenzione da tale approvazione, prevista dal secondo comma del citato art 339 con riferimento ai 'cottimi per i movimenti di terrĂ , cioe a contratti di lavoro autonomo prestato con il sistema del cottimo, non puo essere estesa alla diversa ipotesi dell'affidamento di quei lavori a soggetto munito di organizzazione imprenditoriale, con assunzione del relativo rischio e risultato economico. (Conf 2165/79, mass n 398514).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)