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Sez. 3, Sentenza n. 1294 del 14/03/1978 (Rv. 390661 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PEGNO - PIGNORAMENTO - IN GENERE - CREDITORE PIGNORATIZIO - ESECUZIONE SU TUTTI I BENI DEL DEBITORE DIVERSI DA QUELLI GRAVATI DA PEGNO - DIVIETO - CREDITORE IPOTECARIO - PIGNORAMENTO DEI BENI MOBILI DEL DEBITORE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390661-01

ESECUZIONE FORZATA - PEGNO - PIGNORAMENTO - IN GENERE - CREDITORE PIGNORATIZIO - ESECUZIONE SU TUTTI I BENI DEL DEBITORE DIVERSI DA QUELLI GRAVATI DA PEGNO - DIVIETO - CREDITORE IPOTECARIO - PIGNORAMENTO DEI BENI MOBILI DEL DEBITORE - AMMISSIBILITA.*

L'art 2911 cod civ, mentre vieta al creditore pignoratizio di assoggettare ad esecuzione tutti i beni, mobili od immobili, del debitore, diversi da quelli gravati da pegno, fa invece divieto al creditore ipotecario soltanto di pignorare i beni immobili del debitore, diversi da quelli gravati da ipoteca, e cosi gli consente di pignorare qualsiasi bene mobile del debitore stesso, e, quindi, di intervenire nell'esecuzione mobiliare promossa da altro creditore, per il favore con cui e considerata l'esecuzione mobiliare, per la maggiore semplicita, speditezza ed economia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2911, Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)