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Sez. 1, Sentenza n. 1033 del 17/01/2007 (Rv. 594320 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Beni costituiti in pegno da un terzo - Mancata esecuzione sui medesimi - Deduzione - Qualificazione - Opposizione agli atti esecutivi - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594320-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

L'opposizione con cui il debitore faccia valere la disposizione di cui all'art. 2911 cod. civ., per la mancata esecuzione su beni costituiti in pegno da un terzo, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto con essa non viene denunciato un limite legale all'esecuzione; infatti, l'art. 2911 cod. civ. non si applica al caso in cui il pegno sia costituito da un terzo, sicché l'esecuzione non incontra il limite della necessaria sottoposizione a pignoramento dei beni gravati da pegno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)