Sez. 3, Sentenza n. 8412 del 24/04/2015 (Rv. 635202 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Doveri informativi dell'assicuratore - Contenuto - Fonte normativa - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
In materia di contratto di assicurazione, l'assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario - ai sensi degli artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ. - di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione con cui la corte di merito aveva escluso che un'impresa assicuratrice - in relazione ad una polizza sulla vita a contenuto finanziario - avesse l'obbligo di informare il cliente del rischio che i rendimenti da essa garantiti potessero essere inferiori al capitale dal medesimo versato, e ciò sul rilievo che la circolare dell'ISVAP, disciplinante "ratione temporis" la materia, nulla prevedesse a riguardo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1919
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)