Sez. 3, Sentenza n. 6061 del 18/04/2012 (Rv. 622089 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE | Premio versato all'assicuratore in fondi d'investimento - Corresponsione all'assicurato di una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare - Natura del contratto - Polizza assicurativa sulla vita ovvero investimento in uno strumento finanziario - Criteri interpretativi.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE
In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n.262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006 n.303, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art.1337 cod. civ., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato all'assicurato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1882, Legge 22/12/2005 num. 262, Decreto Legisl. 29/12/2006 num. 303
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)