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Sez. L, Sentenza n. 6897 del 14/12/1982 (Rv. 424548 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO - NATURA "AB ORIGINE" DI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECORRENZA - DISCIPLINA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424548-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO - NATURA "AB ORIGINE" DI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECORRENZA - DISCIPLINA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel caso di accertamento, in Sede giudiziale, che il licenziamento collettivo intimato dal datore di lavoro sia illegittimo come tale e debba essere considerato ab origine come licenziamento individuale, non può ritenersi che il lavoratore sia decaduto dall'impugnazione di esso per l'avvenuto decorso del termine previsto dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, essendo l'applicabilità di tale norma esclusa - ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della stessa legge - dalla qualificazione attribuita al recesso dallo stesso datore di lavoro con le forme di licenziamento adottate.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)