Sez. L, Sentenza n. 1415 del 23/02/1996 (Rv. 495984 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento comunicato come attuazione di un licenziamento collettivo - Onere di impugnativa nel termine di sessanta giorni "ex" art. 6 legge n. 604 del 1966 - Esclusione (prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991) - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Per i recessi intimati dal datore di lavoro in dichiarata attuazione di un licenziamento collettivo per riduzione di personale prima dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 1991 n. 223 - che con disposizione innovativa ha assoggettato all'onere dell'impugnativa anche i licenziamenti collettivi, contemporaneamente estendendo la tutela reale all'ipotesi di inosservanza dei criteri di scelta - il lavoratore non aveva l'onere dell'impugnativa nel termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, con la conseguenza che, ove sia giudizialmente accertata l'insussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al licenziamento collettivo e sia quindi attribuito carattere individuale al recesso, il lavoratore è abilitato a farne valere l'eventuale illegittimità indipendentemente dal decorso del termine di decadenza.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)