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Sez. 3, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013 (Rv. 626002 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Illecito plurioffensivo - Diritto di ciascun danneggiato all'integrale risarcimento del danno - Contenuto - Danno morale e "dinamico relazionale" - Danno da perdita del rapporto matrimoniale e parentale - Diritto di ciascun familiare alla liquidazione di tutto il danno non patrimoniale subìto - Modalità di liquidazione - Apprezzamento delle circostanze del caso concreto incidenti loro capacità di reazione e sopportazione del trauma - Allegazione e prova (anche presuntiva) delle stesse da parte del soggetto danneggiato - Necessità.
Stato
decisa il 2013-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626002-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Costituzione art. 31, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 12, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)