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Sez. L, Sentenza n. 12254 del 20/08/2003 (Rv. 566072 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI | Trattamento pensionistico integrativo aziendale - Facoltà previste dal relativo regolamento - Dimissioni anticipate e diritto a percepire successivamente il trattamento - Condizioni del calcolo dello stesso - Modificabilità dopo le dimissioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566072-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI

In materia di previdenza integrativa aziendale, qualora il regolamento di previdenza preveda la facoltà del lavoratore che si sia dimesso prima di aver maturato il diritto alla pensione INPS, ma che abbia raggiunto almeno venticinque anni di servizio, di mantenere il diritto al rateo integrativo di pensione al momento del pensionamento INPS, il calcolo della pensione integrativa deve avvenire secondo le regole vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, giacché le regole di adeguamento di una pensione integrativa concretizzano veri e propri diritti e non mere aspettative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)