Sez. L, Sentenza n. 1970 del 24/02/1998 (Rv. 512972 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Fondo aziendale per l'erogazione di trattamento pensionistico integrativo - Disposizioni del relativo regolamento - Valore di norma giudica - Esclusione - Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Sentenza di cassazione di annullamento per violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti - Efficacia - Limiti - Fattispecie relativa ai presupposti per l'integrazione del trattamento di prepensionamento INPS da parte del Fondo per i dipendenti da editori di giornali quotidiani "F. Casella".
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Le disposizioni del regolamento interno di un fondo aziendale integrativo del trattamento pensionistico (come in genere i regolamenti interni e gli statuti di tutti gli enti, pubblici o privati che siano) non hanno valore di norme giuridiche. Pertanto la loro interpretazione è demandata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione della sentenza o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ed il giudice di rinvio, correlativamente, è vincolato al rispetto dei criteri interpretativi fissati dalla sentenza di annullamento, ma non anche al rispetto della soluzione interpretativa eventualmente suggerita dalla stessa sentenza. (Nella specie i ricorrenti, già dipendenti da azienda editrice di giornale quotidiano, a seguito dell'ammissione al prepensionamento di cui all'art. 37 della legge n. 416 del 1981, avevano chiesto altresì il riconoscimento del trattamento pensionistico integrativo erogato dal Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "F. Casella"; il giudice di merito, in sede di rinvio, ha escluso, con la sentenza ora confermata dalla S.C., il diritto a tale trattamento, poiché l'art. 20 bis del regolamento del Fondo non prevede a carico dei datori di lavoro un obbligo inderogabile ed automatico di pagamento della riserva matematica in conseguenza del solo prepensionamento del dipendente a carico dell'INPS, cosicché deve ritenersi ragionevole lasciare al datore di lavoro, in stato conclamato di crisi, la scelta se sopportare o meno l'onere finanziario in questione, al fine di incentivare il ricorso del lavoratore al prepensionamento).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)