Sez. 3, Sentenza n. 3367 del 13/11/1972 (Rv. 361203 - 01)
VENDITA - IN GENERE - DISTINZIONE DALL'APPALTO - CRITERIO DELLA PREVALENZA ECONOMICA DELLA MATERIA - RILEVANZA AI SOLI FINI TRIBUTARI - CRITERI APPLICABILI A FINI DIVERSI DA QUELLI TRIBUTARI.*
VENDITA - IN GENERE - DISTINZIONE DALL'APPALTO - CRITERIO DELLA PREVALENZA ECONOMICA DELLA MATERIA - RILEVANZA AI SOLI FINI TRIBUTARI - CRITERI APPLICABILI A FINI DIVERSI DA QUELLI TRIBUTARI.*
Il criterio della prevalenza economica della materia e valido, per far qualificare il contratto come vendita anziche come appalto, soltanto ai fini dell'imposta di registro, a norma dell'art 1 della legge 19 luglio 1941 n 771, mentre ai fini diversi da quelli tributari vale il principio secondo il quale si ha un appalto, e non una compravendita, quando la prestazione pattuita sia il compimento di un'opera, sia pure con materiale fornito dall'esecutore, e non il mero trasferimento della proprieta di una cosa. (V 1777'72, mass n 358748).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655, Legge 19/07/1941 num. 771 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)