Sez. 3, Sentenza n. 4574 del 07/12/1976 (Rv. 383304 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE CON LA VENDITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE CON LA VENDITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Per stabilire il criterio differenziale fra il contratto di appalto e quello di vendita, occorre fare riferimento alla volonta delle parti, per accertare se esse abbiano avuto di mira il conseguimento di un dato risultato di lavoro - compiuto dall'appaltatore con propri mezzi ed a proprio rischio - ovvero il trasferimento della proprieta della cosa, ancorche accompagnato dalle prestazioni di fare occorrenti per renderla conforme alle esigenze dell'acquirente. L'apprezzamento espresso in proposito dal giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato, non e sindacabile in Sede di legittimita. (V 2528/73, mass n 365977; (V 3367/72, mass n 361203; (V 3355/72, mass n 361183; (V 1777/72, mass n 358748; (V 1125/72, mass n 357552; (V 3599/71, mass n 355313; (V 1114/70, mass n 346680).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)