Sez. 3, Sentenza n. 7148 del 07/05/1998 Ud. (dep. 15/06/1998) Rv. 211220 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione abusiva - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione alla demolizione del manufatto - Legittimità.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi è legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione della demolizione da parte del condannato, considerando che l'ordine di demolizione ha una funzione ripristinatoria del bene offeso e si riconnette, quindi, all'interesse sotteso all'esercizio dell'azione penale. La clausola normativa "se non altrimenti eseguita" di cui all'ultimo comma dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985 n.47 non attiene ad un limite estrinseco al potere del giudice, ma considera la eventualità del suo esercizio, che può renderlo "inutiliter datum" quando l'offesa sia rimossa anche mediante acquisizione al patrimonio del Comune.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)