Sez. U, Sentenza n. 714 del 20/11/1996 Ud. (dep. 03/02/1997) Rv. 206659 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | REATI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALLA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO - LEGITTIMITÀ.
EDILIZIA - IN GENERE
Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile. (In motivazione, la S.C. ha ribadito che l'ordine di demolizione ha natura di provvedimento accessorio alla condanna ed è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato dalla norma).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)