Sez. L, Sentenza n. 677 del 22/02/1975 (Rv. 374011 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, anche in modo difforme da quello prospettato dalle parti, spetta solo ai giudici del merito, e non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita quando l'apprezzamento medesimo sia sorretto da una motivazione che consenta di rilevare come il processo logico che ha condotto i giudici di merito alla conclusione prospettata in sentenza sia immune non solo da errori di diritto ma anche da vizi logici. (V 3138/71, mass n 354484).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)