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Sez. 2, Sentenza n. 3138 del 06/11/1971 (Rv. 354484 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354484-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Spetta al giudice di merito valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (salvo che non trattisi di prove cui la legge attribuisce un'efficacia vincolante) e tale valutazione, risolvendosi in un accertamento di fatto, sfugge al Sindacato di legittimita della Cassazione. Ma tale insindacabilita rimane pur sempre condizionata all'avvenuta esposizione, sia pur concisa, dei motivi e delle fonti del convincimento, cosi da consentire il controllo della ragione del decidere; e, pertanto, necessario che la motivazione consenta di rilevare come il processo logico, che ha condotto il giudice alla conclusione prospettata in sentenza, sia immune non solo da errori di diritto, che abbiano fuorviato la formazione del convincimento, ma anche da vizi logici. (Conf 931'71, mass n 350852; 366'71, mass n 349934).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)