Sez. L, Sentenza n. 9126 del 17/04/2007 (Rv. 596423 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono - Art. 6, comma 4 del d.l. n.79 del 1997, convertito, con modificazioni, in legge n.140 del 1997 - Rateizzazione - Omesso versamento delle somme dovute alle scadenze previste - Effetti - Decadenza dal beneficio - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
L'art. 6, comma 4 del d.l. n.79 del 1997, convertito, con modificazioni, in legge n.140 del 1997 (che ha assorbito il condono di cui al d.l.n.166 del 1996, non convertito in legge e con effetti fatti salvi dall'art. 1 della legge n.608 del 1996), dispone che restano confermate le disposizioni di cui all'art. 1, commi 228, 230, e 232 della legge n. 662 del 1996 e, dunque, nell'ambito della lunga rateizzazione contemplata, ove il soggetto obbligato non adempia il versamento delle somme dovute alle scadenze previste decade dal beneficio, essendo tale effetto implicito nella previsione della sospensione delle esecuzioni in corso subordinata al puntuale pagamento delle somme dovute alle scadenze (ai sensi del confermato art. 1, comma 230 della legge n. 662 del 1996).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 228 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 230 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 232 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)