Sez. L, Sentenza n. 24280 del 29/09/2008 (Rv. 604979 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Esigenza pubblicistica di assicurare una rapida realizzazione dei diritti dell'ente - Domanda di condono - Effetti - Natura di atto di riconoscimento di debito - Esclusione - Sospensione del termine di prescrizione - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di condono previdenziale (nella specie, quello disciplinato dal d.l. n. 79 del 1997, convertito nella legge n. 140 del 1997), l'esigenza pubblicistica di garantire all'ente creditore una rapida realizzazione dei suoi diritti, riducendo il contenzioso attraverso una parziale remissione dei debiti, comporta, ove il contribuente acceda al condono, la parziale sottrazione del rapporto obbligatorio al regime civilistico attribuendo al termine per l'adempimento un carattere decadenziale, non prorogabile quali siano le ragioni dell'inadempimento o del ritardo, e precludendo all'ente, fino a che la procedura è pendente, di far valere l'originaria pretesa creditoria e di porre in essere atti interruttivi del termine di prescrizione. Conseguentemente, la domanda di condono, pur non assumendo valore di riconoscimento del debito, determina ugualmente la sospensione del termine prescrizionale sino a quando l'interessato rispetti le modalità di pagamento delle somme richieste. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, evidenziando che non risultava accertato se i versamenti effettuati dal contribuente - e documentati dall'INPS - si inserissero effettivamente tra quelli previsti in conseguenza della domanda di condono, e, quindi, avessero efficacia sospensiva della prescrizione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1977 num. 79, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)