Sez. 3 - , Sentenza n. 20638 del 13/10/2016 (Rv. 642920 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Fondo oggetto di attività di agriturismo - Esercizio del diritto di retratto - Condizioni - Prevalenza dell'attività agricola su quella commerciale - Necessità - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
L'affittuario-coltivatore diretto che esercita attività agrituristica cumula in sé la qualifica di imprenditore agricolo e commerciale, in quanto la destinazione turistica del fondo non ne muta la funzione agricola, essendo comunque diretta a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo e ad agevolare la permanenza dei produttori nelle zone rurali, non impedendo, di per sé, l'esercizio del diritto di riscatto agrario, purché l'attività di coltivazione prevalga su quella commerciale, venendo altrimenti snaturata la stessa "ratio" dell'istituto.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 05/12/1985 num. 730 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)