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Sez. 2, Sentenza n. 22086 del 22/10/2007 (Rv. 600086 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Costruzione - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600086-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'articolo 873 cod. civ. o da norme regolamentari integrative, la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo. (Nella fattispecie si è ritenuto che integrassero la nozione di "costruzione" ai predetti fini ad un deposito di materiale ed a una autorimessa dell'altezza entrambi di tre metri).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)