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Sez. 2, Sentenza n. 15282 del 21/07/2005 (Rv. 581661 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Costruzione - Nozione - Condizioni - Idoneità alla creazione di intercapedini dannose - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581661-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di distanze legali tra fabbricati, l'art. 873 cod. civ. , nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, si riferisce, in relazione all'interesse tutelato, non necessariamente ad un edificio, ma ad un qualsiasi manufatto (nella specie, autorimessa), avente caratteristiche di consistenza e stabilità o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, inoltre, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà (Nella specie, è stata cassata la sentenza impugnata che, nell'escludere l'obbligo dell' osservanza della distanza dal confine prevista dalla norma regolamentare, aveva ritenuto che la costruzione realizzata-autorimessa - non costituisse un fabbricato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)