Sez. 4, Sentenza n. 22632 del 07/04/2005 Cc. (dep. 16/06/2005) Rv. 231790 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - modificazione dell'imputazione - IN GENERE | Modifica, per integrazione, dell'originaria imputazione ad opera del giudice che emette il decreto che dispone il giudizio - Legittimità - Esclusione - Abnormità - Sussistenza - Ricorribilità in Cassazione.
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - modificazione dell'imputazione - IN GENERE
Il decreto che dispone il giudizio, con il quale il giudice modifica l'imputazione aggiungendo altri fatti criminosi, è abnorme e dunque impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione, perché si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale in ragione dell'atipicità e stranezza del suo contenuto. La modifica dell'imputazione è, infatti, atto di esercizio dell'azione penale, che è un potere-dovere attribuito esclusivamente al P.M..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)