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Sez. 5, Sentenza n. 5316 del 04/12/1996 Cc. (dep. 07/01/1997) Rv. 206635 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE | Compiuta dal giudice - Legittimità - Esclusione - Abnormità - Ricorribilità in Cassazione.
Stato
decisa il 1996-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206635-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE

In tema di modifica dell'imputazione all'udienza preliminare (art. 423 cod. proc. pen.), nessun potere spetta in tale materia al giudice, neppure qualora egli ritenga che sussista la necessità di "integrazioni" ed intenda aggiungere, alla contestazione del P.M., eventuali precisazioni. Ne consegue che la modifica dell'imputazione compiuta dal giudice all'udienza preliminare è provvedimento abnorme contro cui è ammesso il ricorso per Cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)