diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2413 del 10/06/1977 (Rv. 386120 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - TEMPORANEA - DI UN LAVORATORE DIPENDENTE - DIRITTO INTEGRALE AL RISARCIMENTO - SUSSISTENZA - PERCEZIONE DELLO STIPENDIO - CONTINUITA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386120-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - TEMPORANEA - DI UN LAVORATORE DIPENDENTE - DIRITTO INTEGRALE AL RISARCIMENTO - SUSSISTENZA - PERCEZIONE DELLO STIPENDIO - CONTINUITA - IRRILEVANZA.*

In tema di liquidazione del danno sia da invalidita assoluta temporanea, che da invalidita parziale permanente, il diritto al risarcimento compete integralmente al danneggiato, anche se, trattandosi di impiegato (privato o pubblico) abbia continuato, durante tali periodi, a percepire l'intero stipendio. La perdita o la diminuzione della capacita lavorativa costituiscono, infatti, di per se, un danno risarcibile, senza che, nella Determinazione dello stesso, possa influire il fattore, del tutto contingente ed estraneo, di una insussistente effettiva riduzione del guadagno, correlativa alla accertata incapacita lavorativa. (Conf 4004/68, mass n 337584; (Conf 2549/63; (Conf 810/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)