Sez. 3, Sentenza n. 4004 del 16/12/1968 (Rv. 337584 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE- INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - PERCEZIONE DELL'INTERO STIPENDIO DA PARTE DEL DANNEGGIATO IMPIEGATO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE- INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - PERCEZIONE DELL'INTERO STIPENDIO DA PARTE DEL DANNEGGIATO IMPIEGATO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO.*
In tema di liquidazione del danno sia da invalidita assoluta temporanea, che da invalidita parziale permanente, il diritto al risarcimento compete integralmente al danneggiato, anche se, trattandosi di impiegato (privato o pubblico) abbia continuato, durante tali periodi, a percepire l'intero stipendio. La perdita o la diminuzione della capacita lavorativa costituiscono, infatti, di per se, un danno risarcibile, senza che, nella Determinazione dello stesso, possa influire il fattore, del tutto contingente ed estraneo, di una insussistente effettiva riduzione del guadagno, correlativa alla accertata incapacita lavorativa. (V. 2549-63, 810-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)