Sez. 3, Sentenza n. 5420 del 19/08/1983 (Rv. 430344 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - NULLITÀ DEL PREAVVISO DI RILASCIO DI UN IMMOBILE - DEDUCIBILITÀ - TERMINI.*
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - NULLITÀ DEL PREAVVISO DI RILASCIO DI UN IMMOBILE - DEDUCIBILITÀ - TERMINI.*
Nella procedura di rilascio di immobili, l'esecuzione ha inizio, ai sensi dell'art. 608 cod. proc. civ., con l'accesso in loco dello ufficiale giudiziario, il quale, facendo uso dei poteri concessigli dall'art. 513 cod. proc. civ., immette la parte istante nel possesso dell'immobile, sicché la nullità dell'avviso di rilascio (nella specie: cosiddetta Invalidità riflessa per Mancanza del provvedimento di graduazione ex art. 4 della legge 26 novembre 1969 n. 833), che non sia stata eccepita dall'esecutato nel termine di cui al primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ., può essere fatta valere nel procedimento di esecuzione per rilascio, ai sensi del secondo comma dell'art. 617 citato, entro cinque giorni dall'accesso suindicato. (V 2832/68, mass n 335506).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)