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Sez. 3, Sentenza n. 2832 del 08/08/1968 (Rv. 335506 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - PER CONSEGNA O RILASCIO - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ATTI INESISTENTI - INVALIDITA RIFLESSA SUGLI ATTI COLLEGATI - AMMISSIBILITA DELL'OPPOSIZIONE - CONDIZIONE - NULLITA DEL PREAVVISO DI RILASCIO DI UN IMMOBILE - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - RINVIO DELL'ESPLETAMENTO DELL'ACCESSO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335506-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - PER CONSEGNA O RILASCIO - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ATTI INESISTENTI - INVALIDITA RIFLESSA SUGLI ATTI COLLEGATI - AMMISSIBILITA DELL'OPPOSIZIONE - CONDIZIONE - NULLITA DEL PREAVVISO DI RILASCIO DI UN IMMOBILE - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - RINVIO DELL'ESPLETAMENTO DELL'ACCESSO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - IRRILEVANZA.*

La possibilita di proporre opposizione per far valere la cosiddetta invalidita riflessa derivante dall'inesistenza di un atto preparatorio del processo esecutivo, quali la notificazione del titolo esecutivo, il precetto o l'avviso di rilascio, o di un atto di vera e propria esecuzione, e condizionata al compimento di un successivo atto esecutivo collegato al precedente atto del quale non sia stata fatta valere tempestivamente l'inesistenza mediante proposizione di opposizione alla esecuzione. Pertanto, poiche nella procedura di rilascio di immobili l'esecuzione ha inizio, ai sensi dell'art. 608 cod.proc.civ., con l'accesso in loco dell'ufficiale giudiziario, il quale facendo uso dei poteri concessigli dall'art. 513 cod.proc.civ., immette la parte istante nel possesso dell'immobile, se l'esecutato vuole eccepire la nullita dello avviso di rilascio(nella specie, basata sul presupposto dell'inesistenza di un provvedimento di graduazione richiesto dalla legge 23 maggio 1950, n.253), ove tale nullita egli non abbia dedotta nei termini, dovra farla valere nel procedimento di esecuzione per rilascio con opposizione proposta entro cinque giorni dall'accesso in loco dell'ufficiale giudiziario. Ne vale a spostare detto termine il fatto che, a seguito delle eccezioni dell'esecutato, l'accesso venga rinviato per la prosecuzione delle operazioni esecutive, perche un eventuale successivo accesso non puo costituire nuovo atto di esecuzione, ma soltanto una prosecuzione del precedente. (V. 1499-64, 462-62, 97-62, 844-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)