Sez. 1, Sentenza n. 4869 del 31/07/1981 (Rv. 415593 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI - DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO IN FAVORE DEL MIGLIORE OFFERENTE IN ESITO ALLA VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA - REVOCABILITA DA PARTE DEL SOLO GIUDICE DELEGATO - REVOCA DA PARTE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE IN SEDE DI RECLAMO - NULLITA ASSOLUTA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI - DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO IN FAVORE DEL MIGLIORE OFFERENTE IN ESITO ALLA VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA - REVOCABILITA DA PARTE DEL SOLO GIUDICE DELEGATO - REVOCA DA PARTE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE IN SEDE DI RECLAMO - NULLITA ASSOLUTA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST.*
I decreti, con i quali il giudice delegato del fallimento autorizza la vendita di beni mobili a trattativa privata, e, successivamente, dispone l'aggiudicazione di tali beni al miglior offerente, in esito a detta trattativa, integrano provvedimenti ordinatori revocabili solo da parte del medesimo giudice che li ha resi (art 487 cod proc civ, richiamato dagli artt 105 e 106 del RD 16 marzo 1942 n 267), e non anche da parte del tribunale fallimentare. Pertanto, il decreto, con cui il tribunale, adito con reclamo, disponga l'indicata revoca, e affetto da nullita assoluta, perche emesso in carenza del relativo potere, rilevabile anche d'ufficio in Sede di ricorso per Cassazione proposto a norma dell'art 111 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 487, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 104, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 104, Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)