diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3167 del 23/05/1984 (Rv. 435214 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE AL CURATORE EX ART. 72, TERZO COMMA, DELLA LEGGE FALL. PER L'EVENTUALE SUBINGRESSO AL FALLITO NEL CONTRATTO - AUTORIZZAZIONE DEL CURATORE ALLA MANIFESTAZIONE DELLA RELATIVA VOLONTÀ - DECRETI RESI DAL GIUDICE DELEGATO - PORTATA - RECLAMO AL TRIBUNALE EX ART. 26 DELLA STESSA LEGGE - AMMISSIBILITÀ - PROVVEDIMENTO CAMERALE DI QUEST'ULTIMO - ESITO AL RECLAMO STESSO - IMPUGNABILITÀ - CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435214-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE AL CURATORE EX ART. 72, TERZO COMMA, DELLA LEGGE FALL. PER L'EVENTUALE SUBINGRESSO AL FALLITO NEL CONTRATTO - AUTORIZZAZIONE DEL CURATORE ALLA MANIFESTAZIONE DELLA RELATIVA VOLONTÀ - DECRETI RESI DAL GIUDICE DELEGATO - PORTATA - RECLAMO AL TRIBUNALE EX ART. 26 DELLA STESSA LEGGE - AMMISSIBILITÀ - PROVVEDIMENTO CAMERALE DI QUEST'ULTIMO - ESITO AL RECLAMO STESSO - IMPUGNABILITÀ - CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

Il decreto, reso dal giudice delegato, a norma dell'art. 72 terzo comma della legge fallimentare, sulla richiesta di assegnazione di un termine al curatore, per l'eventuale subingresso al fallito in un contratto non ancora eseguito alla data del fallimento, al pari del decreto di autorizzazione del curatore medesimo alla manifestazione della relativa volontà, configura un atto interno di carattere ordinatorio, inerente alla gestione del patrimonio fallimentare, e non un provvedimento decisorio idoneo ad incidere sulle posizioni di diritto soggettivo dell'altro contraente, il quale resta sempre abilitato ad agire nei confronti della curatela per chiedere lo adempimento del contratto o lo scioglimento del rapporto. Ne consegue che detto decreto è reclamabile davanti al tribunale, ai sensi e nei modi fissati dall'art. 26 della legge fallimentare, la cui legittimità costituzionale è stata esclusa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981 solo nel diverso caso dei decreti decisori del giudice delegato in materia di riparto dell'attivo (e può essere messa in discussione esclusivamente nelle altre analoghe ipotesi di decreti di natura decisoria), e che, inoltre, avverso il decreto medesimo, così come avverso il provvedimento camerale adottato dal tribunale in esito al reclamo, deve essere negata l'esperibilità del ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. (V 2649/82, mass n 420520; (V 4869/81, mass n 415593).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)