Sez. 5, Sentenza n. 43428 del 24/06/2004 Cc. (dep. 05/11/2004) Rv. 229951 - 01
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - dichiarazione | Effetti - Sospensione dei termini di custodia cautelare - Applicabilità a coimputato non ricusante - Condizioni.
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - dichiarazione
La dichiarazione di ricusazione del giudice presentata da alcuni imputati nel momento immediatamente precedente la deliberazione della sentenza, comporta la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. a) e 4, cod. proc. pen., anche nei confronti dell'imputato non ricusante, quando per l'evidenza dell'identità delle posizioni processuali, oggettivamente desumibile dalla natura del reato contestato, non è possibile procedere alla separazione del giudizio, previsto dall'art. 304, comma quinto, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)