Sez. 5, Ordinanza n. 39947 del 11/06/2004 Cc. (dep. 13/10/2004) Rv. 230796 - 01
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - dichiarazione | Effetti - Custodia cautelare - Termini - Sospensione - Coimputato non ricorrente - Applicabilità - Condizioni.
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - dichiarazione
La dichiarazione di ricusazione del giudice presentata da alcuni degli imputati, qualora non sia fondata su motivi personali, comporta la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare anche nei confronti degli altri imputati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)