Sez. 2, Sentenza n. 1599 del 15/02/1988 (Rv. 457642 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - RINVIO DEL CODICE AI REGOLAMENTI EDILIZI - ART. 22 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI S. VITALIANO - NORMA INTEGRATIVA DEL CODICE CIVILE - EVENTUALE FUNZIONE DI CORTILE DELL'AREA DI CONFINE - IRRILEVANZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - RINVIO DEL CODICE AI REGOLAMENTI EDILIZI - ART. 22 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI S. VITALIANO - NORMA INTEGRATIVA DEL CODICE CIVILE - EVENTUALE FUNZIONE DI CORTILE DELL'AREA DI CONFINE - IRRILEVANZA.*
La disposizione contenuta nell'art. 22 del regolamento edilizio del comune di S. vitaliano, nella parte in cui stabilisce un rapporto di proporzionalità tra l'altezza degli edifici e la loro distanza dal confine, è da considerare norma integrativa del codice civile in tema di distanze tra edifici. Detta norma, la cui violazione comporta non solo il risarcimento del danno a favore di colui che ha subito il pregiudizio, ma anche l'eliminazione della situazione giuridica prodotta, non trova deroga per la eventuale funzione di cortile dell'area di distacco dal confine, non comportando la relativa disciplina, approntata dall'art. 30 dell'indicato regolamento per esigenze di igiene e salubrità dei cortili, alcun limite della applicabilità delle distanze prescritte dal cit. Art. 22. (Conf 4737/87, mass n 453383; (Conf 1290/80, mass n 404792).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)