Sez. 2, Sentenza n. 1290 del 22/02/1980 (Rv. 404792 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - REGOLAMENTI O PIANI REGOLATORI COMUNALI - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE - RIDUZIONE IN PRISTINO - DIRITTO DEL VICINO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - REGOLAMENTI O PIANI REGOLATORI COMUNALI - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE - RIDUZIONE IN PRISTINO - DIRITTO DEL VICINO.*
Le Disposizioni dei regolamenti edilizi o dei piani regolatori comunali che prescrivono l'inderogabile osservanza di zone di rispetto tra costruzioni finitime, con l'Obbligo, per ciascun proprietario che intenda costruire, di mantenere una determinata distanza dal confine, configurano norme integrative di quelle del codice civile in materia di distanze tra le costruzioni e, pertanto, la violazione di esse comporta la facolta di chiedere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno, a norma dell'art 872, secondo comma cod civ. (Conf 3484/78, mass n 392977).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)