Sez. 1 - , Sentenza n. 16983 del 27/06/2018 (Rv. 649675 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione all’esecuzione - Fatti estintivi della domanda formatisi successivamente al giudicato - Irrilevanza - Compatibilità della disciplina con i principi del diritto comunitario - Sussistenza - Fattispecie.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE
Non è contraria ai principi del diritto comunitario e non deve, pertanto, essere disapplicata la disciplina del codice di rito civile, come costantemente interpretata dal diritto vivente, secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni che si fondino su fatti anteriori alla formazione del titolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che, a fronte dell'irrevocabilità del decreto ingiuntivo che aveva riconosciuto la spettanza di una speciale indennità prevista da una legge regionale in favore di un allevatore, aveva escluso che il contrasto tra detta provvidenza e il divieto eurounitario di aiuti di Stato legittimasse la disapplicazione delle norme processuali interne sull'intangibilità del giudicato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)